STUDIO ANSALDI S.R.L.

ELABORAZIONI CONTABILI E PAGHE PER LE AZIENDE

CORSO PIAVE 4 – 12051 ALBA  (CN)  Tel. 0173.296.611

         

Spett.le Azienda

                                                                                             

                                                                                             

ALBA, lì  6 marzo 2023

 

 

OGGETTO: Comunicazione annuale lavori usuranti entro il 31 marzo.

 

 

Spettabile Azienda,

entro il prossimo 31 marzo 2023 i datori di lavoro privati, direttamente o a mezzo di soggetti delegati, sono tenuti ad inviare sul sito www.cliclavoro.gov.it il modello LAV_US nel caso in cui eseguano lavorazioni o attività ritenute particolarmente faticose, con riferimento all’annualità precedente (2022).

 

L’adempimento ha lo scopo di consentire il monitoraggio da parte degli Ispettorati Territoriali del Lavoro (ITL) e altri Istituti previdenziali competenti, del beneficio contributivo che, nonostante le riduzioni apportate dal D.L. n. 201/2011, garantisce ai lavoratori che svolgono mansioni riconosciute come usuranti o particolarmente faticose uno “sconto” sui requisiti pensionistici.

 

Si tratta di:

·     lavori particolarmente usuranti (art. 2 del D.M. Lavoro 19 maggio 1999), come:

-      lavori in galleria, cava o miniera – tutte le mansioni svolte in sotterraneo dagli addetti con carattere di prevalenza e continuità;

-      lavori in cassoni ad aria compressa;

-      lavori svolti dai palombari;

-      lavori ad alte temperature;

-      lavorazione del vetro cavo;

-      lavori espletati in spazi ristretti – con carattere di prevalenza e continuità, in particolare le attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale e le mansioni svolte continuativamente all’interno di spazi ristretti, come intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;

-      lavori di asportazione dell’amianto.

·     lavori notturni (art. 1 del D.Lgs. n. 66/03) per chi svolge almeno parte del suo orario di lavoro o almeno 3 ore del suo tempo di lavoro giornaliero (secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro) durante il “periodo notturno”, cioè un periodo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino.

·     lavorazioni svolte da addetti alla c.d. linea catena (art. 1, co.1, let.c) del D.Lgs. n. 67/11 ed elencate nell’allegato 1 dello stesso decreto):

-      prodotti dolciari, additivi per bevande e altri alimenti;

-      lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti etc;

-      macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico;

-      costruzione di autoveicoli e di rimorchi;

-      apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento;

-      elettrodomestici;

-      altri strumenti e apparecchi;

-      confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori etc;

-      confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo.

·     conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo (art. 1, co.1, let.d) del D.Lgs. n. 67/11).

 

La presentazione del modello LAV_US deve essere effettuata in via telematica nel portale https://servizi.lavoro.gov.it e la compilazione è diversa, a seconda che riguardi l’inizio lavoro a catena, il lavoro usurante D.M. 1999, il lavoro usurante notturno, il lavoro usurante a catena e i lavoro usurante autisti.

 

Il modello, nella sezione “Elenco delle unità produttive in cui si svolgono le attività”, chiede di inserire il numero indicativo di lavoratori impegnati nelle attività, tra i quali bisogna includere anche eventuali lavoratori in somministrazione. In caso di processi produttivi in serie o in “linea catena” (attività ripetute e costanti dello stesso ciclo lavorativo, controllo computerizzato delle linee di produzione etc) è necessario comunicare lo svolgimento delle lavorazioni entro trenta giorni dall’inizio delle attività. La sanzione amministrativa per la mancata comunicazione va da 500 euro a 1.500 euro.

 

Nel caso di lavori notturni (svolti in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici), la mancata comunicazione annuale prevede la sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro. Per adempiere agli obblighi previsti è necessario indicare, per ogni dipendente, il numero dei giorni di lavoro notturno svolti.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

Con i più cordiali saluti.

           

                                                                                              Studio Ansaldi srl

 

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